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VADEMECUM FAQ SPOSTAMENTI


Gentili clienti,

la Federazione Italiana Agenti Immobiliari professionali (Fiaip) mi comunica che


"A seguito degli innumerevoli provvedimenti normativi che hanno ingenerato una naturale confusione e alimentato dubbi circa la mobilità nostra e dei nostri clienti, con la collaborazione dell’Ufficio Legislativo e del Centro Studi, abbiamo predisposto un Vademecum, che Vi allego, contenente le risposte alle Faq più frequenti in materia di spostamenti nostri e dei nostri clienti con la finalità di fare definitiva chiarezza al riguardo.


Vi evidenzio solamente che tali risposte fanno riferimento all’interpretazione dell’ultimo DPCM del 2 marzo 2021, ovvero alle attuali disposizioni in vigore sino al 6 aprile salvo il divieto di spostamenti tra Regioni e Province autonome che permane, ad oggi, sino al 27 marzo (sempre fatti salvi i motivi di lavoro, necessità o di salute) e considerando le attuali risposte alla FAQ del Governo sempre in costante aggiornamento.


Rimane il fatto di cercare, in questo periodo, di limitare il più possibile gli spostamenti e, come di consueto, verificare che non vengano emanate ordinanze comunali, provinciali o regionali ulteriormente restrittive.

D: Le Agenzie Immobiliari possono rimanere aperte qualunque sia il “colore” della

Provincia o Regione?

R: Indipendentemente dal “colore” (rosso, arancione, arancione scuro, giallo e bianco)

della Provincia o Regione l’esercizio dell’attività di agente immobiliare è consentita. Si

precisa che la nostra attività non è considerata “commercio al dettaglio” ecco il motivo

per cui non è presente nell’allegato 23 (attività commerciali al dettaglio consentite della

zona rossa)dell’ultimo DPCM.

Pertanto le Agenzie Immobiliari possono operare ovviamente nel rispetto di tutte le misure

precauzionali di sicurezza e i protocolli anti-contagio, oramai noti, e rispettando il

“coprifuoco” previsto dalle 22.00 alle 5.00 (eccetto che per le zone “bianche” dove non

sussiste il “coprifuoco”).

D: Nello spostarsi dall’abitazione alla propria Agenzia è necessario avere con sé

l’autocertificazione?

R: No, salvo che:

 si risieda e si abbia l’Agenzia in zona rossa

 si abbia l’Agenzia in altro Comune rispetto a dove si risiede nelle zone

arancioni e arancioni scuro

 si abbia l’Agenzia in altra Regione rispetto a dove si risiede

indipendentemente dal “colore” della Regione.

L’autocertificazione dovrà essere debitamente compilata e firmata indicando come

giustificazione dello spostamento “motivi di lavoro”.

D: Gli agenti immobiliari possono ricevere clienti in Agenzia qualunque sia il “colore” della

Provincia o Regione in cui operano?

R: Si, è possibile ricevere clienti in Agenzia qualunque sia il colore della zona in cui si opera

ferme restando le successive precisazioni lato cliente.

In ogni caso è consigliato ridurre al minimo i contatti in presenza attraverso l’utilizzo degli

strumenti digitali e ricevere il cliente preferibilmente su appuntamento di modo da evitare

eventuali assembramenti.

D: Gli agenti immobiliari possono fare sopralluoghi o visite presso tutte le tipologie di

immobili (abitazioni, uffici, negozi, capannoni ecc..) anche se abitati o, in generale,

occupati indipendentemente dal “colore” della zona in cui operano? E se l’immobile è

fuori Regione?

R: Si, è consentito agli agenti immobiliari fare sopralluoghi o visite presso tutte le tipologie

di immobili anche se abitati o, in generale, occupati qualunque sia la zona in cui operano

ed anche se gli immobili da visitare sono fuori Regione con queste specifiche:

 osservare il massimo rispetto di tutte le misure precauzionali di sicurezza

 gli immobili, preferibilmente, devono essere non abitati o non occupati

anche solo momentaneamente (per il tempo del sopralluogo o visita)

 è necessario avere con sé l’autocertificazione debitamente compilata e

firmata indicando come giustificazione dello spostamento “motivi di lavoro”

nelle zone rosse, nelle zone arancioni e arancioni scure se l’immobile è

ubicato in un Comune diverso da quello dove si ha l’Agenzia e, in ultimo, se

l’immobile è ubicato fuori Regione.

D: il cliente può venire in Agenzia indipendentemente dal colore della zona? E può

spostarsi per andare a vedere degli immobili da acquistare o prendere in affitto? E se

l’Agenzia e/o l’immobile da visitare sono ubicati fuori Regione?

R: Si, è consentito al cliente di venire in Agenzia e di spostarsi per visionare immobili da

acquistare o locare a tali condizioni:

 deve essere assicurato il massimo rispetto di tutte le misure precauzionali di

sicurezza

 lo spostamento per recarsi in Agenzia deve avvenire preferibilmente previo

appuntamento

 gli immobili da visitare, preferibilmente, devono essere non abitati o non

occupati anche solo momentaneamente (per il tempo del sopralluogo o

visita)

 nelle zone rosse, nelle zone arancioni e arancioni scure se l’Agenzia e/o

l’immobile sono ubicati in un Comune diverso da quello dove il cliente vive,

e nell’ipotesi che l’Agenzia e/o l’immobile da visitare siano ubicati fuori

Regione, è necessario che il cliente abbia con sé l’autocertificazione

debitamente compilata e firmata indicando come giustificazione dello

spostamento i “motivi di necessità” che solo ed esclusivamente il cliente, e

non l’agente immobiliare, può valutare e ritenere realmente esistenti,

assumendosene la conseguente responsabilità, indipendentemente che si

tratti di un acquisto prima o seconda casa o di un immobile non residenziale

(ufficio, negozio ecc..) oppure che si tratti dell’ affitto dell’ abitazione

principale o di altra tipologia di affitto residenziale, di locazioni

commerciali/direzionali o di locazioni turistiche.

Solo nelle zone arancioni e arancioni scuro il cliente nel recarsi in Agenzia, qualora questa

sia ubicata in un Comune diverso da quello in cui lui risiede, può indicare

nell’autocertificazione come giustificazione dello spostamento anche solo “fruizione di un

servizio non sospeso” (quello erogato dalle Agenzie Immobiliari).

Roma, 8 marzo 2021




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